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Per aderire basta decidere di destinare al Fondo il contributo dello 0,30%, previsto dalla legge per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (ex art. 25, c. 4, legge 21/12/1978, n. 845) e/o il contributo di cui alla Legge 247 del 24 dicembre 2007 che estende agli operai del settore agricolo le norme riguardanti i Fondi paritetici interprofessionali.

 
L’adesione al Fondo non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’azienda.
 
In altre parole, con l’adesione a FOR.AGRI, l’azienda destina al finanziamento della formazione dei propri dipendenti un contributo che comunque è tenuta a versare all’INPS, acquisendo la possibilità di ottenere contributi da parte del Fondo per la realizzazione di iniziative di formazione per i propri lavoratori.
 
Possono aderire al Fondo i datori di lavoro che operano col sistema UNIEMENS (e quindi, ad esempio, le aziende che occupano impiegati, quadri e dirigenti) e le aziende che occupano operai e che operano col sistema trimestrale DMAG-Unico.

 

REVOCA
 
Le aziende iscritte ad altri Fondi interprofessionali, ma interessate a trasferirsi presso FORAGRI, hanno la possibilità di trasferire il 70 per cento del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo precedentemente scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi. Possono comunque essere trasferite le sole risorse relative ai versamenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2009 e devono essere almeno pari a 3.000 euro (Legge 2/2009, art. 19, comma 7-bis e circolare INPS n° 107 del 1° ottobre 2009).
Le  risorse precedentemente accantonate - al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi – saranno trasferite a FORAGRI, previa richiesta al Fondo di provenienza, se sussistono tutte le seguenti condizioni:
1.    L’adesione a Foragri venire contestualmente alla revoca dal Fondo di provenienza;
2.    L'importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;
3.    L’impresa abbia più di 50 dipendenti;
4.    Le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.
 

PORTABILITA' TRA FONDI

Regolamento e richiesta trasferimento quote

 

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